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CONGEDO PARENTALE

Il CDM ha approvato due schemi Dlgs di recepimento Direttive UE su proposta Orlando estesi diritti lavoratrici e lavoratori, migliori condizioni tempi vita-lavoro.
- Il congedo paternità obbligatorio di 10 giorni fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.
- Aumenta da 10 a 11 mesi il diritto al congedo parentale per il genitore solo sarà esteso da 10 a 11 mesi.
- 30% per cento della retribuzione, nella misura di tre mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a sei mesi. Ad esso si aggiunge un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un'indennità pari al 30 cento della retribuzione.
In conclusione passa da 6 a 9 mesi il periodo in cui è possibile beneficiare dell’indennità del 30 per cento della retribuzione: tre mesi spettano a entrambi i genitori, per un totale di sei, a cui devono aggiungersi altri tre mesi di cui può beneficiare solo la mamma o solo il padre, in alternativa tra loro.
Il secondo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva UE 2019/1152 del parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2019, è relativo a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'unione europea, consentendo di adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario nel settore degli obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro (già previsti nel nostro ordinamento prevalentemente dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152) e stabilire nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard, beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro.