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Pubblicata la nota 18007 dal MIM DOMANDE DAL 10 LUGLIO AL 23 PERSONALE DOCENTE- ATA DAL 23 LUGLIO AL 04 AGOSTO . Dal giorno 28 luglio 2026 saranno rese disponibili, all’interno del portale SIDI, nel menù “Gestione Anno Scolastico – Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale docente” le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente
Per il solo personale docente, tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 24 agosto 2026 al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato, ivi incluse quelle di cui all’art. 13 dell’O.M. del 16 febbraio 2026, n. 27.
DEROGHE
Deroghe ai vincoli di permanenza Il CCNI recepisce le medesime deroghe ai vincoli di permanenza previste dal CCNI 10 marzo 2026 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2025-2028, nonché quanto previsto dall’art. 399, comma 3, del D.lgs 297/1994. Pertanto, ai docenti assoggettati ai vincoli di permanenza di cui all’art. 1, commi 13, 15 e 16 (vincolo interprovinciale), e comma 14 (vincolo provinciale e interprovinciale) del CCNI è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale, purché rientrino nelle seguenti categorie: a) genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età; b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di: 1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave; 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1); 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2); 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3); 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4); d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118; e) limitatamente alle assegnazioni provvisorie, figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità. Nel rinviare all’art. 1, comma 17, del CCNI in merito all’indicazione delle preferenze da parte dei docenti che intendano beneficiare delle citate deroghe, si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti: - i docenti devono dichiarare, avvalendosi dell’apposito ALLEGATO G pubblicato sul sito del MIM nella pagina “MOBILITÀ 2026-2027 - sezione Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”, di trovarsi in una delle condizioni indicate dalla citata disposizione contrattuale;
Sempre mediante l’ALLEGATO G, devono indicare, a seconda dei casi, il comune di effettiva residenza propria (artt. 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), o degli assistiti o dei figli minori di quattordici anni, o del genitore ultrasessantacinquenne, dichiarando la decorrenza dell’iscrizione anagrafica. Nel caso dei figli nati nei tre mesi antecedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità annuale si prescinde dalla dichiarazione sulla decorrenza dell’iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi; - nei casi di docenti che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di docenti che fruiscano dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001, o di docenti che siano coniugi o figli di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art. 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118, è necessario allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità). La predetta documentazione/certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità annuale
Modulistica - Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie
- Modulo U1 2026
- Modulo U2 2026
- Modulo U3 2026
- Modulo U4 2026
- Modulo AP1 2026
- Modulo AP2 2026
- Modulo AP3 2026
- Modulo AP4 2026
- Modulo UE - utilizzazione e assegnazione provvisoria personale educativo
- Modulo UR1 2026
- Modulo UR2 2026
- Autodichiarazione percorso specializzazione su sostegno
- Autodichiarazione servizio su sostegno
- Domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
- Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola dell’infanzia
- Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola primaria
- Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di primo grado
- Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di secondo grado
- ALLEGATO G Dichiarazione docenti beneficiari deroghe
- ALLEGATO H Dichiarazione lavoratrici vittime di violenza
- Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato - scuola dell'infanzia
- Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato - scuola primaria
- Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato - scuola secondaria di primo grado
- Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato - scuola secondaria di secondo grado
- ALLEGATO I Dichiarazione coniuge o parte dell’unione civile convivente del personale militare o di categoria equiparata
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Pubblicato il DM 136 del 10 luglio 2026 che definisce il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2026/27. I posti disponibili sono 46.642, distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, con la ripartizione regionale indicata nell’allegato B del decreto la gestione del contingente è affidata ai singoli Uffici Scolastici Regionali.
-Entro il 30 luglio
– Assunzioni a tempo indeterminato su posto comune compresi i contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo PNRR (docenti provi di abilitazione), fatti salvi gli scorrimenti a seguito delle rinunce pervenute.
– Per il sostegno, entro il 30 luglio devono concludersi anche tutti gli eventuali scorrimenti derivanti da rinunce.
-Dal 31 luglio al 13 agosto
-Entro il 13 agosto conclusione degli eventuali scorrimenti per rinunce.
-Entro il 21 agosto conclusione delle operazioni della fase interprovinciale GPS sostegno – procedura finalizzata al ruolo (DM 111/2024), comprensive di:

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Pubblicata la nota ufficiale per il conferimento degli incarichi al 31 agosto e 30 giugno oppure supplenze temporanee da graduatorie di istituto.
Nel periodo compreso tra IL 16 luglio ore 14:00 fino alle ore 14:00 del 29 Luglio saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura di cui al Decreto ministeriale e a quella per il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026 n.27; le istanze devono essere presentate unicamente in modalità telematica, tramite il portale delle “Istanze on line”.
Tre le possibili scelte:
1. ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto ministeriale 6 giugno 2024, n. 111, all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di
sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo,destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. sopra citato.
Il conferimento dell’incarico a tempo determinato è finalizzato - previo superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova e positiva valutazione relativamente alla lezione
simulata di cui all’articolo 6, comma 2, del D.M. n. 111 del 2024 - all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio a tempo determinato;
2. alla conferma dei contratti a tempo determinato su posto di sostegno ai sensi dell’articolo 13 dell’ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, numero 27;
3. all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di:
a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre 2026 e che rimangano
presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili,
resisi tali entro la data del 31 dicembre 2026 e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. come previsto dall’articolo 2, comma 2, decreto-legge n. 45 del 2025,
l’aspirante a cui è conferita una supplenza annuale finalizzata alla nomina in ruolo su posto di sostegno, di cui al punto 1 del presente avviso, deve accettare esplicitamente l’assegnazione della sede entro 5 giorni dalla stessa.
La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine èconsiderata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito
Avviso n. 17710 dell'08 luglio 2026 https://www.mim.gov.it/documents/20182/10323380/Avviso+n.+17710+dell%2708+luglio+2026.pdf/e66b2052-ef7f-845e-952c-df7ede82da72?version=1.0&t=1783515384832
Allegati Avviso https://www.mim.gov.it/documents/20182/0/Allegati+Avviso+17710.zip/8cedbca7-b78b-6675-a2a4-a7f1146064e3?version=1.0&t=1783515533534
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Al via l’XI ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il provvedimento mira a contrastare la diffusa carenza di docenti specializzati nelle scuole italiane, autorizzando l’attivazione di percorsi formativi per ogni ordine e grado di istruzione.
I posti sono così ripartiti tra i vari gradi:
- scuola dell’infanzia: 4.553
- scuola primaria: 11.698
- scuola secondaria di I grado: 4.842
- scuola secondaria di II grado: 9.148
- Gli aspiranti dovranno affrontare una selezione articolata in un test preselettivo, prove scritte o pratiche e un colloquio orale. Le date dei test preselettivi sono:
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- 14 luglio 2026: prove per la scuola dell’infanzia;
- 15 luglio 2026: prove per la scuola primaria;
- 16 luglio 2026: prove per la scuola secondaria di I grado;
- 17 luglio 2026: prove per la scuola secondaria di II grado.
I percorsi formativi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2027.
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Tra le novità l’erogazione di una quota delle attività didattiche in modalità telematica, nel limite massimo del 20% del monte ore complessivo Il test preliminare (Art. 6, commi 3 e 4) ha una durata di due ore ed è strutturato in 60 quesiti a risposta multipla con cinque opzioni di risposta (di cui una sola corretta). Almeno 20 di questi quesiti sono specificamente orientati a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.
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Il sistema di valutazione assegna 0,5 punti per ogni risposta esatta, mentre le risposte errate o non date valgono 0 punti.
Per superare il test preliminare è necessario conseguire una votazione non inferiore a 21/30. Tuttavia, l’ammissione alla fase successiva è a numero chiuso: accede allo scritto un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi in quell’Ateneo. In caso di parità di punteggio all’ultimo posto utile, i criteri di spareggio prevedono:
- la prevalenza del candidato con la maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole;
- in caso di ulteriore parità(o assenza di servizio), la prevalenza del candidato anagraficamente più giovane.
Le prove scritte e orali (Art. 6, commi 5, 6 e 7)
Le prove successive al test preliminare sono gestite direttamente dalle università per quanto riguarda l’articolazione pratica, ma devono seguire regole nazionali ben precise:
- le prove scritte/pratiche vertono sulle tematiche culturali e pedagogiche del comma 1 e non possono contenere domande a risposta chiusa. La valutazione è espressa in trentesimi. Per essere ammessi all’orale occorre un punteggio minimo di 21/30. Nel caso in cui l’Ateneo decida di somministrare più prove scritte, il voto finale è dato dalla media aritmetica delle singole prove, a patto che ciascuna di esse sia stata superata con almeno 21/30.
- la prova orale anch’essa valutata in trentesimi, si considera superata solo se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
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Con la nota ufficiale del 18 giugno 2026, firmata dal Direttore Generale Maria Assunta Palermo, viene comunicato che l’Allegato G sarà disponibile su Istanze Online dalledalle ore 9:00 del 23 giugno 2026 fino alle ore 23:59 del 13 luglio 2026. Gli aspiranti potranno selezionare un massimo di 30 scuole tra quelle disponibili nella provincia di riferimento. Sono esclusi dalla procedura coloro che hanno compilato l’Allegato F, rinunciando esplicitamente alle supplenze.
Si ricorda infine che l’ordine di selezione delle istituzioni scolastiche non influisce sulle modalità di convocazione: il sistema informatico procederà secondo i punteggi di graduatoria e la disponibilità dei posti.