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CCNI MOBILITA' TRIENNIO 2025-2027 -2026-2027- 2027-2028

In attesa della pubblicazione dell’ordinanza ministeriale aseguito di informativa sindacale ricevuta sulla riunione di oggi al MIM relativa all’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2025/2028, sono state introdotte alcune modifiche rilevanti.
Due le modifiche significative alle deroghe ai vincoli di permanenza per il personale docente e per l’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione:
– La prima riguarda la deroga legata alla presenza di figli, che è stata ridotta: si passa da figli fino a 16 anni a figli fino a 14 anni.
– La seconda modifica riguarda il ricongiungimento familiare: non è più consentito superare il vincolo triennale per ricongiungersi al genitore over 65
Presentazioni domande (date da confermare)
– Personale docente: dal 16 marzo al 2 aprile – pubblicazione movimenti 29 maggio 2026;
– Personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile – pubblicazione movimenti 4 giugno 2026;
– Personale ATA: dal 23 marzo al 9 aprile – pubblicazione movimenti 10 giugno 2026.
– Docenti di Religione Cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile – pubblicazione movimenti 5 giugno 2026.
Personale docente che può presentare domanda
Assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2023/24 che nel 2024/25 e/o 2025/26:
– non hanno presentato domanda di mobilità o non hanno ottenuto movimento;
– hanno ottenuto mobilità nella stessa provincia tramite codice sintetico (comune/distretto);
– hanno ottenuto mobilità in altra provincia tramite codice sintetico (comune/distretto/provincia).
Tali docenti possono presentare domanda di mobilità provinciale e/o interprovinciale senza necessità di deroghe.
È inoltre escluso dal vincolo e può presentare domanda senza ricorrere alle deroghe:
1) il docente assunto a tempo determinato il 1° settembre 2023 da GPS I fascia sostegno, confermato in ruolo il 1° settembre 2024, con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2023;
2) analogamente, il docente assunto da concorso straordinario bis nel 2023/2024 e confermato in ruolo nel 2024/2025 (l’anno svolto a tempo determinato è comunque computato nel triennio di blocco).



