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MOBILITÀ DOCENTI E ATA 2024/2025 FIRMATO L’ ACCORDO
Sottoscritto in data odierna il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l’anno 2024/2025. Attendiamo solo la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale. Nel testo del contratto sottoscritto in data odierna emerge qualche novità.
• POTRANNO PRESENTARE DOMANDA ANCHE LE SEGUENTI CATEGORIE DI DOCENTI:
a) genitori, anche adottivi ed affidatari, di figlio di età inferiore a 12 anni;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) i docenti che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di caregivers come di seguito riportati:
• Il coniuge, la parte di un’unione civile, il convivente di fatto convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
• In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto il padre o la madre anche adottivi;
• in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi
• in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
• in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente.
Ai sensi dell’articolo 2 del CCNI 2022/25 e dell’articolo 1 dell’OM 36/2023, non può presentare domanda di trasferimento e/o passaggio per il triennio successivo, il docente che:
- ottiene il trasferimento/passaggio di ruolo-cattedra (sia provinciale che interprovinciale) su una delle preferenze puntuali (scuola) espresse nella domanda ovvero che ottiene il movimento nel comune di titolarità (tramite l’espressione del codice distretto sub-comunale); il vincolo non si applica ai trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, nonché ai beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI se soddisfatti in un comune (o distretto sub – comunale) diverso da quello in cui si applica la precedenza;
- ottiene il trasferimento/passaggio di ruolo-cattedra interprovinciale, a prescindere dalla preferenza relativamente alla quale è soddisfatto nel movimento; il vincolo non si applica ai trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, nonché ai beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, del CCNI se soddisfatti in un comune (o distretto sub – comunale) diverso da quello in cui si applica la precedenza.
VINCOLI MOBILITÀ NEOASSUNTI
A tali vincoli si aggiunge quello previsto per i neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 297/94.
In base a tale disposizione, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo, a decorrere dal 2023/24, devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni).
Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso [precisiamo che, durante i tre anni di blocco, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità.
I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo (l’accettazione delle supplenze è possibile solo dopo aver svolto l’anno di prova, come disposto dall’art. 3/3 del DM 138/2023).