Firmato il decreto relativo all’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, dalle ore 9.00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022. Il decreto riguarda l’aggiornamento del punteggio, il reinserimento in graduatoria, la permanenza o lo scioglimento della riserva e il trasferimento da una provincia ad un’altra delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) di I, II, III e IV fascia per il triennio scolastico 2022-2025.
Domanda dalle 9.00 del 2 marzo alle ore 23.59 del 16 marzo 2022 I requisiti per partecipare:
Laurea + 24 CFU In alternativa, altri titoli di accesso sono: l’abilitazione per la stessa classe di concorso richiesta, o l’abilitazione in altro grado di scuola (in questo caso senza i 24 CFU) Per laurea si intende la laurea completa di CFU per accedere alla classe di concorso richiesta, secondo il DPR 19/2016 e il dm 259/2017. I 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche sono quelli indicati dal DM 616/2017.
L’istanza deve essere utilizzata dai candidati che intendono partecipare al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie, sulle classi di concorso A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche di cui al D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022 – art. 59, comma 18, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – D.M. 326 del 9 novembre 2022.
È ammesso a presentare l’istanza il candidato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499.
Effetti in busta paga dal 1° marzo 2022 per l’applicazione della riforma fiscale, introdotta con la legge di bilancio 2022 e dell’Assegno Unico ed Universale. Riforma fiscale Dal 1° gennaio 2022 cambiano gli scaglioni Irpef, le aliquote applicate e il calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente. Di seguito il dettaglio delle novità introdotte:
1. Revisione dell’IRPEF Per i redditi da 15.000 a 28.000 euro l’aliquota fiscale si abbassa dal 27% al 25%;
Per i redditi fino a 50.000 euro l’aliquota del 38% si riduce al 35%;
Scompare la previgente aliquota del 41%, in quanto oltre i 50.000 euro è prevista un’unica aliquota pari al 43%
2 Rimodulazione delle detrazioni Cambia anche il sistema di calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente. Viene infatti ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, che passa da 8.000 a 15.000 euro.
Per la seconda soglia di reddito, che passa da 15.000 a 28.000 euro, la misura della componente fissa della detrazione passa da 978 a 1.910 euro e viene modificata la modalità di calcolo della componente variabile, che è pari a 1.190 euro per un reddito di 15.000 euro e che decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro.
La terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione si abbassa da 55.000 a 50.000 euro; tuttavia la detrazione massima per tali redditi passa da 978 a 1.910 euro. In particolare, tale detrazione ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro.
Infine è stato previsto un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro. 3. Rimodulazione del trattamento integrativo ed abolizione dell’ulteriore detrazione.
La revisione delle aliquote e del calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente, prevedendo un trattamento di maggior favore rispetto alla previgente normativa, ha comportato la necessaria rimodulazione del trattamento integrativo, che continuerà ad essere erogato direttamente dal sostituto di imposta nel cedolino stipendiale per i redditi annui fino a 15.000 euro, mentre per la fascia di reddito fino a 28.000 euro tale beneficio potrà essere riconosciuto, in presenza di determinati presupposti previsti dalla norma, in sede di dichiarazione dei redditi. Parimenti, la rimodulazione in positivo del calcolo dei parametri fiscali anche per i redditi superiori a 28.000 euro ha compensato l’abolizione dell’ulteriore detrazione precedentemente prevista per i redditi da 28.000 a 40.000 euro, che quindi non è più dovuta dal 1° gennaio 2022.
PER TUTTLI GLI AMMINISTRATIVI DAL CEDOLINO DI MARZO NOIPA APPLICHERA' LE SEGUENTI NOVITA: L'irpef sarà calcolata in base alle nuove aliquote e scaglioni fiscali; - saranno applicate le nuove modalità di calcolo per le detrazioni da lavoro dipendente; - sarà rimodulato il trattamento integrativo ed eliminata l'ulteriore detrazione;
Agevolazioni contributive La Legge di bilancio 2022 prevede uno sgravio contributivo per i lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile previdenziale fino a 35.000 euro all’anno (2.692 euro lordi al mese) di 0,8 punti percentuali, per il solo anno 2022. Per l’applicazione di questa norma, si attendono le istruzioni operative da parte dell’Inps.
Assegno Unico ed Universale Al fine di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno delle famiglie con figli, il decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, in attuazione della legge n. 46 del 2021, è stato istituito l’Assegno Unico e Universale, abrogando le norme relative alle detrazioni fiscali per figli a carico fino ai 21 anni di età (art. 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis del TUIR) e quelle che prevedono l’Assegno per Nucleo familiare (l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge del 13 maggio 1988, n. 153). A partire dallo stipendio di marzo 2022, gli assegni al nucleo familiare per nuclei con figli saranno sostituiti con l’erogazione da parte dell’Inps dell’Assegno Unico ed Universale.
Rimane valido il termine di 5 anni per chiedere eventuali arretrati degli assegni al nucleo familiare, per nuclei con figli spettanti fino al 28 febbraio 2022, che potranno essere erogati nel cedolino dello stipendio. Gli assegni per nuclei familiari senza figli continueranno ad essere erogati nel cedolino da NoiPA.
Sempre a partire dallo stipendio di marzo 2022, le detrazioni fiscali saranno automaticamente riconosciute dal 1° marzo soltanto per i figli con 21 anni compiuti entro il 31 marzo 2022, se già presenti in banca dati NoiPA. Gli amministrati con figli (fiscalmente a carico) che compiranno 21 anni dopo il 31 marzo 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni:
Dal 4 marzo 2022, sarà possibile utilizzare il self-service di NoiPA “Gestione detrazioni familiari a carico”.
Si ricorda che la domanda di detrazioni sostituisce a partire dal mese di decorrenza scelta, i dati dei familiari a carico presenti nella banca dati di NoiPA. Pertanto, dalla decorrenza prescelta dovranno essere comunicati nuovamente i dati e le percentuali dei familiari a carico.
Con modello cartaceo, da inviare al proprio ufficio responsabile del trattamento economico. L’amministrato dovrà comunicare, se ne ha il diritto, anche i dati anagrafici e codice fiscale del coniuge e/o degli altri familiari a carico.
E' stata pubblicata il 25 febbraio 2022 l'ordinanza sulla mobilità , i termini di presentazione della domanda per il personale docente vanno dal 28 febbraio al 15 marzo 2022.
Per il personale educativo, i termini di presentazione della domanda vanno dall’1 marzo al 21 marzo 2022.
Per il personale ATA, la domanda va presentata dal 9 marzo al 25 marzo 2022.
Per i docenti di Religione cattolica, per cui è prevista un’ordinanza ad hoc, la domanda va presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022.
Gli esiti della mobilità per il personale docente saranno pubblicati il 17 maggio 2022. Quelli per il personale educativo saranno pubblicati il 17 maggio 2022. Per il personale ATA saranno pubblicati il 27 maggio 2022. Infine, gli esiti della mobilità per i docenti di Religione cattolica saranno pubblicati il 30 maggio 2022.
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze online. Per accedere a Istanze online occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale (si può accedere anche con le credenziali SPID). All’interno della sezione sono disponibili, inoltre, guide per accompagnare l’utente nella compilazione della domanda. NORMATIVA
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso relativo alle date del concorso ordinario scuola secondaria, bandito nel 2020 e modificato nel 2021. "Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 5 del 18 gennaio 2022, si comunica che il giorno 23 febbraio 2022 sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti degli uffici scolastici regionali."
L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita’, del codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza, adottato con ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, pubblicato sul sito del Ministero, nonche’ della normativa vigente in materia.