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BONUS MAMME ESONERO CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE FINO AD € 3000 ANNUI

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Da oggi 27 marzo  le lavoratrici madri della scuola possono presentare la domanda online per l’esonero contributivo sino a 3.000 euro
Indicazioni per presentare l’istanza nell’area riservata:
Per accedere al servizio l’utente deve effettuare il login nell‘area riservata in alto a destra all’interno del sito del Ministero (http://mim.gov.it) accedendo con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Effettuato l’accesso nell’area riservata l’utente dovrà selezionare il servizio “Decontribuzione di maternità”
nell’elenco di tutti i servizi (menù -> servizi -> tutti i servizi).
Il servizio è disponibile a partire dalle ore 14.00 del giorno 27 marzo e resterà attivo fino al giorno 8 aprile alle
ore 14.00.
Una volta effettuato l’accesso all’istanza, i dati anagrafici della lavoratrice verranno compilati
automaticamente (eventuali rettifiche possono essere effettuate dalla funzione Gestione profilo -> Modifica dati personali sempre nell’area riservata).
Nell’istanza le lavoratrici in possesso dei requisiti previsti dalla circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024
dovranno indicare i dati anagrafici dei figli (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale).
È possibile indicare da due ad un massimo tre figli. In caso di lavoratrice madre di più di tre figli è necessario
includere tra quelli comunicati il codice fiscale del figlio più piccolo.
Nel caso si indichino solo due figli, si ricorda che nella circolare INPS citata, al paragrafo condizioni di
spettanza dell’esonero, è indicato che: <<Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024,
l’esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più
piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).>>
Compilata l’istanza, l’utente dovrà procedere all’inoltro con lo specifico pulsante e potrà successivamente
scaricarla in pdf. Per procedere all’inoltro, l’utente dovrà prendere visione dell’informativa privacy.
Si invitano gli utenti a verificare attentamente quanto inserito prima dell’inoltro, in quanto, una volta inviata
l’istanza, non sarà più possibile apportare modifiche.

Circolare

Guida

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GAE DOMANDE DAL 01 AL 15 MARZO

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E’ stato pubblicato sul sito InPA il decreto del 29 febbraio 2024 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva.
Le domande si possono inoltrare dalle ore 12.00 del 1° marzo e fino al 15 marzo su Istanze online il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento.
l personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:
a) l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; il reinserimento non è consentito a coloro che, precedentemente inclusi con riserva in attesa di pronunciamento, siano stati successivamente destinatari di sentenza sfavorevole;
c) la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento, sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione;
d) il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

Bando
Allegati

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MOBILITÀ DOCENTI E ATA 2024/2025 FIRMATO L’ ACCORDO

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Sottoscritto in data odierna il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l’anno 2024/2025. Attendiamo solo la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale. Nel testo del contratto sottoscritto in data odierna emerge qualche novità.
POTRANNO PRESENTARE DOMANDA ANCHE LE SEGUENTI CATEGORIE DI DOCENTI:
a) genitori, anche adottivi ed affidatari, di figlio di età inferiore a 12 anni;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) i docenti che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di caregivers come di seguito riportati:
• Il coniuge, la parte di un’unione civile, il convivente di fatto convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
• In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto il padre o la madre anche adottivi;
• in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi
• in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
• in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente.
Ai sensi dell’articolo 2 del CCNI 2022/25 e dell’articolo 1 dell’OM 36/2023, non può presentare domanda di trasferimento e/o passaggio per il triennio successivo, il docente che:
- ottiene il trasferimento/passaggio di ruolo-cattedra (sia provinciale che interprovinciale) su una delle preferenze puntuali (scuola) espresse nella domanda ovvero che ottiene il movimento nel comune di titolarità (tramite l’espressione del codice distretto sub-comunale); il vincolo non si applica ai trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, nonché ai beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI se soddisfatti in un comune (o distretto sub – comunale) diverso da quello in cui si applica la precedenza;
- ottiene il trasferimento/passaggio di ruolo-cattedra interprovinciale, a prescindere dalla preferenza relativamente alla quale è soddisfatto nel movimento; il vincolo non si applica ai trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, nonché ai beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, del CCNI se soddisfatti in un comune (o distretto sub – comunale) diverso da quello in cui si applica la precedenza.

VINCOLI MOBILITÀ NEOASSUNTI
A tali vincoli si aggiunge quello previsto per i neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 297/94.
In base a tale disposizione, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo, a decorrere dal 2023/24, devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni).
Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso [precisiamo che, durante i tre anni di blocco, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità.
I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo (l’accettazione delle supplenze è possibile solo dopo aver svolto l’anno di prova, come disposto dall’art. 3/3 del DM 138/2023).

 

Testo

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MOBILITA' PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA 2024/2025

 

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E' stata pubblicata l’ordinanza ministeriale n. 30 del 23 febbraio 2024 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2024/2025.
Per i docenti di religione cattolica è disponibile un’ordinanza ad hoc.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 delle ordinanze ministeriali, sono i seguenti:
Personale docente
La domanda va presentata dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 23 aprile 2024.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio 2024.
Personale educativo
La domanda va presentata dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 24 aprile 2024.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 22 maggio 2024.
Personale ATA
La domanda va presentata dal 8 marzo 2024 al 25 marzo 2024.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 6 maggio 2024.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2024.
Insegnanti di religione cattolica

La domanda va presentata dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2024.
Al seguente link e’ possibile scaricare tutta la normativa:
https://www.miur.gov.it/mobilità-2024-2025 
Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2024/25
https://www.miur.gov.it/.../fd4a4c12-2c1d-5677-2534... 
Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2024/2025
https://www.miur.gov.it/.../eda3983f-b9f0-2465-fa8d... 
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 18 maggio 2022 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2022-25
https://www.miur.gov.it/.../5a3fcc17-c98c-2f14-9150... 
Accordo 21 febbraio 2024 di integrazione e modifica del CCNI 18 maggio 2022
https://www.miur.gov.it/.../2bcea31a-467d-817f-aaab... 

Modulistica

Autodichiarazioni

Dichiarazione Precedenza L.104/92

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BANDO PERSONALE ATA

CAMERA DEI DEPUTATI

 

Come riferito da fonti di governo , la Commissione Bilancio della Camera, esaminando il Decreto Milleproroghe, ha dato il via libera alla nuova riformulazione dell’emendamento 5.37le graduatorie saranno aggiorante nel 2024 probabilmente tra maggio e giugno (in attesa dell'ordinaza) , un anno di tempo per conseguire la certificazione di alfabetizzazione per tutti e le graduatorie avranno cadenza biennale non piu' triennale

 

seduta del giono 13 febbraio (vedi art. 5 pag.76)