Sarà possibile a partire dal giorno 06 marzo fino al 31 marzo inviare la domanda di richiesta tramite Un Caf,in un ufficio postale o attraverso il sito: redditodicittadinanza.gov.it.
Il sussidio verrà erogato ad aventi titolo a partire dal 1 aprile. REQUISITI: - Valore ISEE inferiore a 9.360 euro;
- Valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
-Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità).
- Valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
Inoltre nessun componenete del nucleo familiare deve possedere:
- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
L'’INPS a seguito della verifica del possesso dei requisiti riconosce il beneficio che sarà erogato attraverso un’apposita carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza).
In data odierna è stato pubblicato il decreto numero 92 per i corsi di specializzazione sul sostegno. Il bando entro il mese di giugno.
Con successivo decreto del Miur sono autorizzati i percorsi di specializzazione di cui al presente provvedimento, sarà effetuata la ripartizione dei contingenti e sono fissate le date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del test preliminare, nonché le eventuali deroghe alla data di termine dei percorsi di cui all'articolo 3, comma 3, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali.
Sono ammessi a parteciapre alle procedure presso gli Atenei i candidati in possesso dei seguenti titoli:
Per la scuola di infanzia e primaria
- laurea in Scienze della formazione primaria o diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali
- analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente
Per la scuola secondaria di I° e II° grado
- il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado ( ossia il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l'aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione).
-laurea costituente titolo di accesso all’insegnamento + 24 C.F.U. in ambito antropo-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche;
- analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
Gli insegnanti tecnico pratici potranno accedere con il diploma.
Sono infine con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.
Il test preliminare è costituito da 60 quesiti con 5 opzioni di risposta per una durata di due ore.
E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del D.M. sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.In prima applicazione del presente decreto, costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo diaccesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l'aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.
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L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Le domande di cessazione vanno presentate tramite Polis Istanze online dal 04 fino al giorno 28 febbraio 2019 da:
- Dirigenti Scolastici, Personale Docente, Educativo ed A.T.A. di ruolo, compresi gli insegnanti di religione tramite POLIS Istanze online. Al personale in servizio all’estero è consentito invece presentare l’istanza anche con modalità cartacea;
- Personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presentano le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio- titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici Territoriali.
Per accedere alla pensione, oltre alla domanda di cessazione, devono presentare la domanda di pensione alla sede Inps nelle seguenti modalità: -online accedento al sito Inps - tramite Contact Center Integrato (n. 803164); - in modalità telematica attraverso Patronato.
Premesso che il riscatto della laurea e/o i titoli di studio posseduti potranno essere riscattati con il sistema tradizionale.
A seguito dell’approvazione e pubblicazione in G.U. n. 23 del 28.01.2019, all’ articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine il seguente 5-quater.
La facoltà di riscatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 6 dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo ,per ogni anno didi cui all’art. 1, comma 3, della legge 02 agosto 1990 n.233, moltiplicando per aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.
Per cui la normaintroduce la facoltà di riscattare con oneri agevolati il corso di laurea in modo flessibile per un massimo di anni 5.
I soggetti interessati:
non devono aver compiuto 45 anni di età;
è possibile solo per i periodi da valutare con il sistema di calcolo pensionistico contributivo
I titoli di studio che si possono riscattare sono:
i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
i titoli accademici introdotti dal decreto n. 509 del 3 novembre 1999 cioè:
Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale;
Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
Possono essere altresì ammessi al riscatto i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), con riferimento ai nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
diploma accademico di primo livello;
di secondo livello;
di specializzazione;
formazione alla ricerca.
Il Decreto prevede, per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1996, e che, per tale ragione, avranno una pensione calcolata con il sistema retributivo o misto, non possono accedere a questa forma “flessibile” di riscatto degli anni di laurea.
Quindi possiamo dedurre che l’agevolazione non riguarda sicuramente chi aspira a quota 100. da qui al 2021. Inoltre, gli accrediti contributivi devono collocarsi in un periodo successivo al 1° gennaio 1996. In altre parole, devono essere assoggettati al metodo contributivo “puro”.
Sono fuori però anche quei lavoratori che hanno conseguito il diploma universitario prima del 31.12.1995 e che, pertanto, l'eventuale riscatto del periodo di studi ricadrebbe nel sistema retributivo.
Per cui il riscatto flessibile è dedicato solo a chi avrà la pensione con il sistema contributivo. Dovrebbe essere, comunque possibile anche per coloro che hanno frequentato l'università a cavallo degli anni 1995/1996 conseguendo il relativo diploma dopo il 31.12.1995 riscattare solo gli anni successivi al 31.12.1995. Su questa questione l'Inps ed il Ministero dovranno fornire specifiche istruzioni.
Sarà possibile portare in detrazione fiscale il 50% del costo del riscatto degli anni di laurea ripartito in cinque quote annuali. Non sarà possibile riscattare gli anni fuori corso
I lavoratori esclusi dal perimetro di applicazione del beneficio possono riscattare la laurea con le normali regole: se i periodi si collocano nel sistema retributivo, si utilizza il metodo della riserva matematica; se i periodi si collocano nel sistema contributivo si utilizza il criterio dell'aliquota percentuale ma prendendo, in questo caso, a riferimento la retribuzione versata nelle ultime 52 settimane di lavoro.
Il costo per il riscatto agevolato degli anni di università avrà un ammontare uguale per tutti: 5.241,30 euro per ogni anno riscattato. Questo costo ridotto, però, è fruibile fino a 45 anni di età secondo quanto stabilito dal decreto (lo sconto rispetto al riscatto tradizionale è di quasi il 60% dell’onere).
Al fine di poter affrontare un caso concreto in merito ad un lavoratore che ha meno di 45 anni e che intenda riscattare i percorsi di studi sostenuti per 5 anni nel 1995.
Il primo anno non può essere riscattato, in quanto è anteriore al 1° gennaio 1996 e rientrerebbe così tra i contribuenti misti e non puri. Tuttavia è possibile riscattare il resto degli anni, pari a 4 anni e 10 mesi (fine anno accademico a ottobre 2000).
L’onere da sostenere per il riscatto del laurea per gli under 45 è lo stesso di quello previsto per gli inoccupati.
Dunque, per riscattare un anno di laurea bisognerebbe pagare circa € 5.200,00
Un lavoratore under 45 ha un RAL (reddito annuo lordo) di 30.000 euro e vorrebbe riscattare 5 anni di università:
- con il metodo tradizionale, si troverebbe a pagare 9.900 euro all’anno, che moltiplicato per l’intero periodo universitario fanno ben 49.500 euro;
- con la nuova agevolazione, invece, si paga solamente 5.184,30 all’anno, che moltiplicato per cinque fanno 25.921,50 euro.