ll Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficialmente comunicato il calendario della prova scritta del concorso pubblico per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. La prova scritta si svolgerà in un unico turno nazionale il 10 aprile 2025. Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 13:30, mentre lo svolgimento della prova è programmato dalle 14:30 alle 16:30, come specificato nell’avviso firmato dalla Direzione generale per il personale scolastico I candidati possono consultare il sito ufficiale del Ministero all’indirizzo dedicato: https://www.mim.gov.it/concorso-funzionari-e-eq-2024
Prova scritta
La prova scritta consiste nella risoluzione di 60 quesiti, con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, volti a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’allegato B.
I 60 quesiti sono somministrati, in modalità casuale per ciascun candidato, secondo la seguente ripartizione:
5 quesiti di Diritto costituzionale e diritto amministrativo, con riferimento al diritto dell’Unione Europea; 4 quesiti di Diritto civile; 18 quesiti di Contabilità pubblica, con particolare riferimento alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 10 quesiti di Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato; 8 quesiti di Legislazione scolastica; 12 quesiti di Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico; 3 quesiti di Diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione.
L’elenco delle sedi delle prove scritte, individuate dall’USR, l’esatta ubicazione, l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, sono comunicate almeno 15 giorni prima.
Prova orale
La prova orale consiste in:
a) un colloquio sulle materie d’esame di cui all’allegato B, che accerti la preparazione del candidato sulle medesime e verifichi la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di D.S.G.A.;
b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego;
c) una verifica della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.
La durata massima complessiva della prova orale è di 50 minuti.
Gli aspiranti che abbiano conseguito o intendano conseguire il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 30 giugno 2025 potranno presentare domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi a partire dalle ore 9:00 del 14 aprile fino alle ore 23:59 del 29 aprile 2025. Per la compilazione dell’istanza sarà necessario accedere al Portale Unico del reclutamento utilizzando le credenziali SPID o CIE e risultare abilitati al servizio “Istanze on line“, attraverso il quale si potrà procedere direttamente con la domanda. Il decreto prevede che i candidati che conseguiranno il titolo di abilitazione o specializzazione dopo la scadenza delle domande, ma comunque entro il 30 giugno 2025, potranno iscriversi con riserva negli elenchi aggiuntivi. Gli aspiranti dovranno successivamente comunicare l’avvenuto conseguimento del titolo attraverso il sistema informativo agli uffici scolastici territoriali competenti Le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 e fino alle 23.59 del 3 luglio 2025. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2025 Decreto
Il Ministero ha adottato il decreto n. 28 del 21 febbraio. Pubblicata la nota ministeriale con le indicazioni relative al DM.
Da quest’anno, i presidi saranno valutati in base al raggiungimento degli obiettivi stabiliti sia a livello regionale che nazionale. La valutazione prevede una scala di quattro livelli:
Il processo di valutazione dei Dirigenti si svolge in più fasi:
Definizione degli Obiettivi: stabiliti dai capi dipartimento del Ministero. Assegnazione degli Obiettivi: affidata ai direttori regionali. Misurazione e Valutazione: svolta dai direttori generali regionali. Contraddittorio: prevede un possibile dialogo tra direttori generali e dirigenti per garantire equità e accuratezza nel processo valutativo. La completa digitalizzazione di tale sistema, mediante una piattaforma informatica, assicura trasparenza e efficienza nel monitoraggio delle prestazioni.
Il punteggio ottenuto inciderà sulla retribuzione di risultato, che sarà definita in sede di contrattazione integrativa e attualmente rappresenta circa il 7-8% dello stipendio complessivo.
Previsti correttivi per consentire ai direttori generali regionali di considerare il contesto operativo del preside. Se il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi è dovuto a cause impreviste e non imputabili al dirigente, il decreto stabilisce che i direttori regionali, con il supporto dei dirigenti territoriali, possano riesaminare il punteggio, purché le giustificazioni fornite siano pertinenti, documentate e circostanziate.
punteggio massimo ottenibile è 100 punti, suddivisi in:
80 punti per il raggiungimento degli obiettivi; 20 punti per i comportamenti professionali e organizzativi, con riferimento a capacità gestionali, problem solving, innovazione e relazioni con la comunità scolastica e il territorio. Per l’anno in corso è prevista una fase transitoria
In data odierna è stata pubblicata l'O.M. e la relativa modulistica.La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, su Istanze on line. Solo gli insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il modello cartaceo disponibile sulla pagina del MIM, alla voce Modulistica – Mobilità.
Novità per il personale Ata di ruolo che può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di altre province mediante produzione di un’unica istanza.
Ai Docenti soggetti ai vincoli (vincolo per preferenza, vincolo neoassunti in ruolo, vincolo assunti GPS) è garantita comunque la partecipazione alle procedure di mobilità, ossia possono presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, a condizione che rientrino in una delle seguenti categorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età; b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI; c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave; 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1); 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2); 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3); 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
Personale docente La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025. Personale educativo La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025. Personale ATA La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025. Insegnanti di religione cattolica La domanda va presentata dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.
Potranno presentare domanda di trasferimento:
Se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola); se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola); senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda; senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26). Non possono presentare domanda, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:
- neoassunti a.s. 2024/25;
-docenti assunti nell’a.s. 2023/24; - docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda. Passaggio ruolo su posto di sostegno senza abilitazione
Per richiedere il passaggio su posto di sostegno da un grado all’altro non sarà necessaria l’abilitazione nel grado richiesto, ma solo il titolo di specializzazione.
superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda; specializzazione su sostegno per il grado richiesto. Leggi tutto Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di istituzione scolastica, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità.
Le domande si presentano sul sito InPA raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento. L’inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 fino alle 23.59 del 2 luglio 2025. docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l’abilitazione entro il 30 giugno 2025. La domanda dal 16 giugno fino al 2 luglio. Il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno è fissato al 30 giugno 2025, 2 luglio 2025 possono essere dichiarati i titoli di specializzazione all’insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati conseguiti entro il 30 giugno 2025. Decreto