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CONCORSO DSGA REGOLAMENTO IN GAZZETTA UFFICIALE

Segretaria

E’ stato Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre n.231 il DECRETO 28 giugno 2022, n. 146 relativo al Regolamento del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi. Il provvedimento entra in vigore il 18 ottobre.

Requisiti
possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di
cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali di cui all’allegato A, ovvero di analoghi titoli conseguiti all’estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente.

Allegato A

Le prove

Le procedure concorsuali di cui al presente decreto si articolano nella prova scritta, nella prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.
La prova scritta si svolge presso sedi decentrate e mediante il supporto di strumentazione informatica.
La valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 4, a seguito dell’espletamento della
prova orale, con esclusivo riferimento ai candidati che abbiano superato la predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli
stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.
La prova scritta, computer-based e unica per tutto il territorio nazionale, si svolge nelle sedi individuate dagli uffici scolastici
regionali
La prova scritta consiste nella risoluzione di 60 quesiti, con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, volti a
verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’allegato B.
I 60 quesiti sono somministrati secondo la seguente ripartizione:
Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell’Unione europea n. 5 quesiti;
candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale.

La prova orale consiste in:
a. un colloquio sulle materie d’esame di cui all’allegato B, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e verifica la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di DSGA;
b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego;
c. una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.
La prova orale ha una durata massima complessiva di 50 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla
normativa vigente, e può essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché
la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità.
Le commissioni giudicatrici dispongono di 150 punti, di cui 60 per la prova scritta, 60 per la prova orale e 30 per i titoli.
Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 60 punti. A ciascuno dei 60 quesiti a risposta multipla è attribuito un punteggio pari a 1 punto, per ogni risposta esatta, e 0 punti per ogni risposta non data o errata. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 42/60.
Gazzetta Ufficiale

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ALLINEARE LA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA A QUELLE EUROPEE

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“Siamo perfettamente consapevoli, commenta il segretario Generale della Confal Federazione Scuola, Raffaele Di Lecce, che quando la scuola non funziona crescono le diseguaglianze, crescono gli elementi di marginalità”.

“Ci aspettiamo dal prossimo Governo, prosegue Di Lecce, un concreto impegno al fine di allineare le retribuzioni degli insegnanti a quelle di tutti gli altri colleghi europei. Un riconoscimento che il personale della scuola attende da anni“.

“Le lotte e le battaglie, prosegue Di Lecce, che siamo abituati a fare, forse non basteranno da sole a cambiare mentalità ed atteggiamento nei confronti della scuola, per cui il sindacato deveassolutamente impegnarsi a costruire intorno a sé un consenso sociale ampio che possa
riconoscere e apprezzare il ruolo, le competenze e professionalità degli operatori della scuola per rivendicare una scuola pubblica che consenta ad alunni, famiglie ed operatori di concorrere alla crescita e alla formazione dei nostri giovani, che sono la vera risorsa per il nostro Paese”.

“A prescindere dal colore politico, spesso gli allarmismi, le dichiarazioni di alcuni rappresentanti del Governo vanno in una direzione opposta e creano nell’opinione pubblica sfiducia. Ai nostri giovani al di là delle stagioni politiche, servono certezze, strumenti, opportunità, e investimenti, senza i
quali non si va da nessuna parte“, ha concluso Di Lecce.

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CESSAZIONI PERSONALE DOCENTE E ATA

pensione

Decreto Ministeriale 8 settembre 2022 n. 238. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Il Miur ha pubblicato il decreto ministeriale 238 dell’8 settembre e la nota 31924 dell’8 settembre con le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023

Termine finale di presentazione della domanda

21 ottobre 2022, ovvero al 28 febbraio 2023, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2023.

Su Polis istanze online ci saranno tre istanze.

1) per le domande di cessazione ordinarie:
– Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (Art. 24 commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da
147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);

Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) (opzione donna);

– Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
– Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti

2) Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – (quota 100 maturata entro il 31 dicembre 2021)

3) Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022)

I requisiti sono indicati nella tabella allegata

Tabella

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6740601/Tabella.pdf/5fb53671-ef1c-74ef-6f53-466dca117829?version=1.0&t=1662652169842

Nota cessazioni

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6740601/Nota+cessazioni+personale+scolastico+a.s.+2023_24.pdf/48df0d4a-0f97-4877-aa18-6a0d55af341f?version=1.0&t=1662652237916

D.M.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6740601/Decreto+Ministeriale+8+settembre+2022+n.+238.pdf/5a2a6476-4137-7784-5cfc-aa10b637fa24?version=1.0&t=1662652275532

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SENTENZA TRIBUNALE DI BRINDISI SERVIZIO ATA

SENTENZA

 

Personale ATA, sentenza Tribunale di Brindisi: riconosciuta piena valutazione al servizio svolto presso le ASL e presso le Camere di Commercio.

Ci si auspica, commenta il segretario generale prof. Raffaele Di Lecce di Confal Scuola, che tali pronunce giurisprudenziali possano rappresentare un valido precedente ed un monito per le amministrazioni scolastiche nella redazione delle future graduatorie. Complimenti al segretario Schifone Francesco responsabile della sede di Brindisi nonché segretario nazionale della Confal scuola e all’ Avv. Sar Piero Giordano per il lavoro svolto.

Il servizio prestato presso le ASL e presso le Camere di Commercio è certamente qualificabile come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali o negli enti locali e deve essere valutato ai fini del punteggio in graduatoria.

Lo ha stabilito il Tribunale di Brindisi con sentenza del 15 settembre 2022. Il lavoratore, patrocinato dalla Confal Scuola – Sede di Oria, assistito dall’Avv. Sar Piero Giordano, dopo aver adito il Tribunale di Brindisi, a conclusione del giudizio, si è visto così riconoscere il diritto alla riattribuzione del punteggio nell’ambito delle graduatorie di circolo e di istituto, che gli era stato decurtato dall’amministrazione scolastica, la quale riteneva che il servizio prestato presso le Asl non si configurerebbe come servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali.

Già in precedenza, il Tribunale di Brindisi, con analogo ragionamento, aveva riconosciuto la piena valutazione del servizio prestato da una lavoratrice, alle dipendenze della Camera di Commercio.

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APPROVATO IL DECRETO PER LA FREQUENZA CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI LAUREA

 

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Il Governo 12 aprile 2022 ha approvato la legge sulla doppia laurea, dal mese di settembre, per l’anno accademico 2022/2023 ci si potrà dunque immatricolare nello stesso momento a due corsi di laurea, sia all’interno dello stesso ateneo che presso università diverse.
Il Decreto MUR del 29 luglio ha poi specificato parte dei criteri da seguire per procedere alle doppie iscrizioni.
l provvedimento, attuato dal Governo, riconosce la possibilità di iscriversi simultaneamente a:
- Due corsi di studio di laurea triennale o magistrale, purché appartenenti a classi di laurea diverse. L’unica condizione è che i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività didattiche previste.
- Due corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello negli AFAM (istituti di Alta Formazione Artistica Musicale).
- Un corso di laurea triennale o magistrale e a un master o dottorato di ricerca.
- Un dottorato di ricerca o master universitario e un corso di specializzazione in area medica e non.
- Due corsi ordinari di Istituti superiori ad ordinamento speciale (come la Scuola Normale di Pisa e la SISSA di Trieste).

Il testo della legge vieta però:
L’iscrizione a due corsi di laurea appartenenti alla stessa classe o a due diversi corsi di specializzazione medica.
L’immatricolazione allo stesso corso di laurea, laurea magistrale o master in due università diverse (non sarà ad esempio possibile iscriversi a ingegneria in due atenei contemporaneamente).

Decreto Miur