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DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO NOTA PERCORSO DI FORMAZIONE

 

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Emanata la nota ministeriale n.30998 del 25 agosto Nel decreto si sottolinea che il superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio allo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.

Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti: tali attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della Legge 107/2015, e rivestono carattere di obbligatorietà. Le disposizioni si applicano al personale comunque sottoposto al percorso di formazione e periodo annuale di prova a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023.

 

Nota

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NUOVO CONGEDO PARENTALE AL VIA IL 13 AGOSTO

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A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 176/2022 del D.lgs. 30 giugno 2022 n. 105 che attua la Direttiva UE 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Dal giorno 13 agosto entreranno in vigore le nuove regole.

Congedo parentale:

- Estesa da 6 a 9 mesi la durata del congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30% della retribuzione, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili da entrambi i genitori;

- Estesa da 10 a 11 mesi la durata del congedo parentale spettante al genitore solo, equiparandola alla fruizione del congedo riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale ed al fine di perseguire una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;

Estesa da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire dell’astensione facoltativa, indennizzata nella misura sopra descritta pari al 30% della retribuzione.

Congedo di paternità:
Puo' essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Sono estesi da 10 a 11 mesi, i termini per la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali.
Per tutta la durata del congedo obbligatorio sarà riconosciuto al padre lavoratore un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, come previsto per la madre lavoratrice.
Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

Congedo straordinario per assistenza disabili:
l coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, ha diritto a fruire del congedo straordinario di 2 anni ex art. 4, co. 2, L. n. 53/2000, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati la parte di un’unione civile e il convivente di fatto.

Novità anche riguardo i periodi di interuzione del congedo infatti l'art.2 comma 4 del decreto sostituendo il vecchio il comma 5 recita:
"i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilita' o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva".

Lavoro agile
I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilitàai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

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IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE ATA 2022/2023

 

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Immissioni Ruolo personale ATA totale 10.116 posti

Pubblicata la nota n. 29238 del 4 agosto con cui si trasmette il decreto 206 del 2 agosto, il Ministero dà il via alle operazioni di immissioni in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2022/23.

all’8 agosto 2022 saranno disponibili le funzioni SIDI per avviare la fase di inserimento turni.

Sempre da giorno 8 saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di nomina degli aspiranti iscritti nelle graduatorie di merito per il profilo di DSGA e per gli aspiranti collocati nelle graduatorie dei 24 mesi dei restanti profili del personale ATA.

Il restante personale ATA utilmente collocato invece nelle graduatorie dei 24 mesi sarà chiamato a presentare un’unica istanza per l’assegnazione della sede, a partire dal 16 agosto.


Nota Miur

 

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BONUS €200 NOTA MIUR

BONUS 200

 

ll Miur ha comunicato che l personale scolastico a tempo determinato destinatario di incarichi ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021 (nell’ambito del cd. “organico covid”), il cui contratto sia scaduto entro il mese di Giugno 2022, può accedere all’indennità una tantum prevista dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 , a condizione che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Il predetto personale può accedere all’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 mediante presentazione di apposita domanda all’INPS entro il termine del 31 ottobre 2022 secondo le modalità contenute nella circolare dell’Istituto n. 73 del 24 giugno 2022, reperibile al seguente link:

Circolare n° 73 del 24-06-2022

Iter da seguire:

Accedendo all'area personale sulla home page dell’INPS attraverso SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS);
Una volta entrati si clicca su “Prestazioni e servizi”;
Si valorizza il campo “Servizi”;
Si entra nel “Punti d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Infine selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle elencate nella Sezione e compilare e inviare l’apposita domanda.

 

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PUBBLICATA CIRCOLARE SUPPLENZE 2022/2023 da Gae e Gps DOMANDE DAL 2 al 16 AGOSTO

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il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota 28597 del 29 Luglio 2022 concernente le Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022.

Nel periodo compreso tra il 2 agosto (h. 9,00) ed il 16 agosto (h. 14,00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022 e a quella di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’OM n. 112/22; dette istanze potranno essere presentate unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il portale delle “Istanze on line”.

 


Nota Miur